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D.Lvo 17/03/1995 n. 158b) e c), il termine di ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra i soggetti stessi e i candidati selezionati, sempreché tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte; qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il soggetto aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, è pari almeno a ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta; la durata del termine tiene conto, in particolare, dei fattori di cui all'art. 18, terzo comma». Art. 18. Capitolati d'oneri e lettere di invio 1. I soggetti aggiudicatori spediscono normalmente agli imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi, i capitolati d'oneri ed i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia pervenuta in tempo utile. 2. I soggetti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. 3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa o particolarmente complessa, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza. 4. I soggetti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti mediante la lettera di invito, corredata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, e contenere almeno: a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti; b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; c) un riferimento al bando di gara pubblicato; d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di ga ra; f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto. 5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibili; quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono oppure con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'art. 17, secondo e terzo comma; le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione se le offerte: a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione; b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione; c) se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata; d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione». 6. I soggetti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra imprenditori, fornitori o prestatori di servizi. 7. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli imprenditori, ai fornitori o prestatori di servizi interessati, all'atto della loro qualificazione o dell'assegnazione degli appalti, i soggetti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono. 8. Il presente decreto non limita il diritto degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi di esigere da un soggetto aggiudicatore, in conformità della legislazione vigente, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono. Art. 19. Prescrizioni tecniche 1. I soggetti aggiudicatori, tenuto anche conto delle definizioni di cui all'allegato XVII, inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto. 2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché esistano. 3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche devono, per quanto possibile, essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità. 4. I soggetti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme; a tal fine accordano 5. Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto; è in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dall'espressione «o equivalente» è autorizzata quando l'oggetto non può essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati. 6. I soggetti aggiudicatori possono derogare al secondo comma qualora: a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto alle specifiche europee; b) l'applicazione del secondo comma pregiudichi l'applicazione; b1) della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 28-4-1991, come modificata e integrata dall'art. 11 della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22-7-1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29-10-1993, ovvero: b2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22-12-1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati; i soggetti aggiudicatori fanno ricorso a tale deroga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee; d) la specifica europea di cui trattasi risulti non essere adatta all'applicazione particolare cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione; i soggetti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee e necessaria la loro revisione; e) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicché l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata. 7. I bandi pubblicati ai sensi dell'art. 11 menzionano nel testo il ricorso al sesto comma. 8. Il presente articolo non pregiudica la normativa tecnica obbligatoria purché essa sia compatibile con il diritto comunitario. 9. I soggetti aggiudicatori comunicano agli imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi interessati all'aggiudicazione dell'appalto, che ne fanno domanda, le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di lavori, di forniture o di servizi, ovvero le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi ai sensi dell'art. 14. 10. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per imprenditori, fornitori o prestatori di servizi interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata sufficiente. Art. 20. Piani di sicurezza 1. Il soggetto aggiudicatore è tenuto a precisare, nel capitolato d'oneri, l'autorità o le autorità da cui i concorrenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti nelle località in cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto. 2. Il soggetto aggiudicatore chiede, altresì, ai concorrenti di precisare che hanno tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi di cui al primo comma, senza che ciò osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25. Art. 21. Subappalto 1. Ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19-31990, n. 55 , e successive modifiche e integrazioni, nel capitolato d'oneri relativo all'appalto di lavori il soggetto aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ferma la responsabilità dell'offerente stesso. . Capacità di concorrere alle gare 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), applicano: a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli artt. da 18 a 21 del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406 , e, dalla sua entrata in vigore, le corrispondenti norme del regolamento di cui all'art. 8 della legge 11-21994, n. 109 , e successive modifiche e integrazioni; b) per le forniture, le disposizioni di cui agli artt. da 11 a 15 del decreto legislativo 24-7-1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni; c) per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui agli artt. da 12 a 16 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni. 2. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, primo comma, lettere b) e c), nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o negoziata, possono tenere conto di criteri e principi desumibili dalle disposizioni di cui al primo comma, lettera b) e, in particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui: a) quanto agli appalti di lavori, alle lettere da a) a g) dell'art. 18, primo comma, del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, delle corrispondenti norme del regolamento di cui all'art. 3 della legge 11-2-1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni; b) quanto alle forniture, alle lettere da a) ad f) dell'art. 11 del decreto legislativo 24-7-1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni; c) quanto agli appalti di servizi, all'art. 12 del decreto legislativo 17-31995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per gli appalti di servizi. 3. I criteri selettivi, che devono essere messi preventivamente a disposizione di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono essere basati sulla necessità oggettiva, per il soggetto aggiudicatore, di ridurre, in sede di prequalificazione nelle procedure ristrette o negoziate, il numero dei candidati ad un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione; il numero dei candidati prescelti deve tener conto, tuttavia, dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente. 4. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, i soggetti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. 5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri: essi ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. 6. I concorrenti che, in base alla normativa degli altri Stati membri in cui sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio da appaltare, non possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle vigenti disposizioni, è all'uopo richiesta la qualità di persona fisica o di persona giuridica; tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto di indicare, nella domanda di partecipazione o nell'offerta, il nome e le qualificazioni professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio stesso. |
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